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Udienza preliminare
Molti di voi sapranno che la mia Sacra Immagine è stata oggetto di un vile attentato e per tale motivo mi sono recato alla Procura delle Repubblica di Milano e ho conferito col PM di turno, Sua Entità Jacops, il quale, rilevato che per il reato de quo si procede di ufficio, effettuate sommarie indagini (assolutamente inutili) ha immediatamente richiesto al GIP Sua Entità Jacops l'immediato rinvio a giudizio degli indagati dei reati in discussione.
Dopo attenta pausa di riflessione di qualche decimo di secondo il GIP ha emanato il seguente decreto:
Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Il GIP Sua Maestà Dott. Ing. Grand. Uff. Cav. Avv. Jacops
Letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero Sua Entità Jacops I° di IHMS in data 07.10.2002 nel procedimento nei confronti di
SCHIAPPUTER
DADDOPI
ROBERTO
VANIA
Per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 278-bis c.p. per avere al fine di farsi un po' di risate in concorso tra loro e con più azioni criminose esecutive di un medesimo disegno criminoso compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a portare offesa all'onore e al prestigio della Sacra Immagine della parte lesa identificata nella persona di Sua Entità Jacops, nonchè per essersi resi colpevoli di bestemmia e illecita diffusione di false tavole della legge di IHMS.
Visti gli artt. 418 e 419 c.p.c. e 31 DPR 448/88
FISSA
Per l'udienza preliminare in Camera di Consiglio il giorno 08.10.2002 alle ore 11.15 presso il Tribunale di Milano, nella stanza di Sua Entità. Si avvisano gli imputati che normalmente potrebbero essere assistiti da un difensore di fiducia o d'ufficio, ma che, data la gravità dei reati per i quali i predetti sono condan... ehmmm imputati, gli stessi potranno difendersi da soli. Si rammenta che normalmente gli imputati sarebbero ammessi a richiedere il beneficio del rito abbreviato, ma nel caso specifico non se ne parla neppure.
Così deciso in Milano, 08.10.2002
Il GIP
Jacops
Imputati, difendetevi tanto sarà tutto inutile!
Rinvio a giudizio
Dopo un'attenta valutazione dei fatti il GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare), sentite le pietose difese degli imputati emette il seguente provvedimento:
Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO
Il GIP Sua Maestà Dott. Ing. Grand. Uff. Cav. Avv. Jacops, letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero Sua Entità Jacops I° di IHMS in data 07.10.2002 nel procedimento nei confronti di SCHIAPPUTER, DADDOPI, ROBERTO e VANIA per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 278-bis c.p. per avere bla bla bla... Sentite le difese degli imputati (alcune decisamente penose); ritenute rilevanti e fondate le prove raccolte dal PM, così
DISPONE
1) rinvia a Giudizio avanti al Tribunale di Milano, sezione speciale di IHMS, gli imputati Daddopi e Schiapputer contro i quali ci sono prove che definire schiaccianti è poco; l'udienza si terrà il giorno 09.10 (cioè domani); inutile dire che non potrete nominare alcun difensore e che avrete ben poche probabilità di cavarvela
2) Viste le difese degli imputati Vania e Roberto (vabbè lui non si è difeso, ma comunque basta Vania); rilevato che sussistono forti indizi circa il loro coinvolgimento per aver (forse) scattato la foto incriminata; rilevato tuttavia che tra le pirlate scritte dallo Schiapp potrebbe ravvisarsi pure la possibilità che la foto sia stata scattata da terzi
(Pasc) e comunque mi fa comodo crederci; considerato che mi stanno pure simpatici e che il loro coinvolgimento era più che altro dettato dalla necessità di fare casino; dichiara i predetti prosciolti da ogni accusa e dispone l'archiviazione del procedimento con tante scuse e baci (solo a Vania)
Così deciso in Milano, 08.10.2002 alle ore 18.34
Il GUP
Jacops
Schiapp e daddo per voi sono c... !!!
La Sentenza
IN NOME DEL POPOLO DI IHMS
Tribunale di Milano
Sezione Specializzata per IHMS
Il Tribunale nelle persone di
SUA ENTITA', Presidente estensore
The Pool, giudice a latere
Condor, giudice popolare, sostituto da Dink150lx
Mick Doohan, giudice popolare
Gillo #1, giudice popolare
Babaluba, giudice popolare e segretario del Tribunale
Zerocento, giudice popolare
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO
Il giorno 07.10.2002, mentre Sua Entità stava attendendo alle sue normali attività per la salvezza del pianeta (rifacimento letti, aspirapolvere, pulizia fornelli, baysitteraggio, ecc.) riceveva un SMS anonimo in cui uno sconosciuto chiedeva perdono per il suo operato. Subito Egli, memore della parabola del Buon Pastore, interrompeva le sue importanti attività ed indagava su quanto poteva essere accaduto, collegandosi al NG. Con orrore e sdegno apprendeva che su un sito NON ufficiale, il Web Master aveva pubblicato una Sua foto in cui appariva con fattezze diverse dalla iconografia ufficiale e sicuramente offensive del suo prestigio ed autorità.
Accertato che la sacrilega immagine era stata scattata al 2° CSRN, le indagini si incentravano sulla persona di Vania, fotografa Ufficiale del NG, e su Roberto, il distruttore di tendi catene, "tenutario" del Sito Fotografico Ufficiale del NG, ritenuti responsabili di aver scattato e diffuso l'offensiva immagine. Oltre ai predetti venivano iscritti nel registro del Grifo... ehmm cioè degli indagati Daddopi, Web Master del sito pubblicante, e lo Schiapp, fortemente sospettato di essere la mente ispiratrice dei fatti costituenti reato, nonchè di essere il misterioso personaggio che, via SMS, si era pentito.
Già in sede di indagini preliminari, l'Inquirente jacops accertava l'assoluta estraneità di Roberto e Vania alle accuse formulate e ne chiedeva il proscioglimento al GIP designato, Jacops.
Gli indagati Daddopi e lo Schiapp, invece, venivano rinviati a giudizio avanti a questo Tribunale, in quanto gli indizi raccolti apparivano fondati e rilevanti.
Gli imputati fin dall'inizio negavano ogni addebito, accusando un certo Golinelli che assumevano essere stato visto nei pressi dello studio di un certo Pasc, certamente un omonimo del noto frequentatore di IHMS, che sarebbe stato il vero scattatore della foto oscena. Nessuna indagine veniva svolta nei confronti del buon Pasc perchè una sì brava persona mai e poi mai avrebbe potuto commettere un reato simile (il predetto si limita a macchiarsi quotidianamente del reato di concorso in evasione fiscale :-D) e soprattutto perchè se mettevamo dentro il Pasc lo Schiapp era costretto a lavorare e non poteva piu' postare sul NG!!!
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano sentiti, i testi citati dal PM i quali confermavano sostanzialmente quanto era emerso in istruttoria, ma riferivano pure a questo Tribunale importanti aspetti della personalità dell'imputato Daddopi.
DIRITTO
Le circostanze che sono risultate acclarate in istruttoria sono le seguenti:
1) la foto de quo è stata pubblicata su un sito sardo
2) il detto sito era ed è gestito dall'imputato Daddopi
3) il predetto imputato era l'unico in grado di pubblicare la foto eretica
Anche se l'imputato ha continuato a negare, quindi, è evidente che la sua colpevolezza appare accertata.
Dall'istruttoria dibattimentale è, però, emerso che l'imputato ha, fin dalla sua infanzia, una personalità fortemente disturbata, aggravata dalla continua frequentazione del NG. Inoltre, recentemente il predetto ha subito un forte shock derivante dalla perdita di un ben noto rottame della Piaggio e la sua mente è rimasta definitivamente sconvolta. Appare, quindi, presumibile che al momento in cui è stato compiuto il reato il predetto non fosse nel possesso delle sue
capacità di intendere e di volere, se mai tale possesso vi sia stato nel corso della sua vita.
Da ciò consegue che contro l'imputato non potrà essere emessa una sentenza di condanna, ma solo l'applicazione della misura alternativa dell'internamento in un manicomio giudiziario virtuale. Tra l'altro il disgraziato può anche beneficiare delle attenuanti generiche, che si pareggiano con l'aggravante prevista dal titolo del reato, e della attenuante specifica prevista dall'art.61-quater del c.p. (l'aver con coraggio e sprezzo del pericolo fornito ausilio a Sua Entità nel corso
del 2° CSRN).
Nonostante le approfondite indagini svolte dal capo della Polizia Cobra, nulla è, invece, emerso a carico dell'imputato Schiapputer, sul quale si incentrano solo blandi indizi di colpevolezza non confermati da riscontri obiettivi. I testi del PM, infatti, non hanno potuto riferire nulla sul coinvolgimento diretto del predetto, che è stato pure scagionato dal
coimputato Daddopi. La Corte non esclude che egli possa essere il misterioso mittente dell'SMS di pentimento, ma nulla è emerso in tal senso.
Appare, quindi, evidente che contro lo Schiapp non possa essere pronunciata una sentenza di colpevolezza.
PQM (ndr Per Questi Motivi)
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando,
a) visti gli artt. bla e bla bla, assolve l'imputato Schiapputer dai reati ascrittigli con tante scuse e baci ( baci te li fai dare da mauandson)
b) visti, invece, gli artt. bla bla bla e bla bla bla, anche se risulta riconosciuta la sua responsabilità per i reati per i quali si è proceduto, considerato il suo stato di devastazione mentale, prese in esame le attenuanti generiche e specifiche, assolve Daddopi dai reati ascritti per evidente infermità mentale e dispone l'applicazione nei confronti del predetto della misura alternativa del ricovero nel più vicino manicomio giudiziario virtuale; stabilisce che la misura alternativa sia sospesa fino all'Elefantentreffen e la sospensione sarà prorogata, solo se il condannato parteciperà alla predetta manifestazione, fino al 3° CSRN per i motivi che seguono.
Quale disposizione accessoria questo Tribunale dispone l'immediata rimozione dal sito del condannato Daddopi della Effigie incriminata, ordinandone la distruzione unitamente all'Hard Disk che l'ha fino ad oggi ospitata.
Condanna l'imputato Daddopi ad offrire da bere a tutti i partecipanti al 3° raduno nazionale di IHMS per tutte le cene e i pranzi che verranno organizzati, nonchè ad offrire il soggiorno a Sua Entità, al quale dovrà rimborsare pure le spese di viaggio.
Condanna l'imputato Daddopi a risarcire al teste Golinelli, calunniato nel corso del processo e costituitosi parte civile, la somma simbolica di Euro 20 milioni che dovranno essere versati a Sua Entità che provvederà alla distribuzione al danneggiato entro e non oltre 150 anni dal deposito della presente sentenza.
Condanna, infine, l'imputato Daddopi a rifondere le spese del presente processo che liquida in Euro 10.000,00, pari al costo del tempo perso da Sua Entità per scrivere tutte le caz...te scritte fino ad oggi.
Così deciso in Milano, 14 ottobre 2002
Il Presidente estensore
Jacops
Il Segretario
Babaluba
Jacops
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